|
Statuto ewa
associazione sportiva dilettantistica
TITOLO I
Denominazione - Sede
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile (secondo i principi del DLG 460 del 4/12/97) è costituita l'associazione sportiva dilettantistica “Accademia Europea Wushu”, associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.
L'Associazione ha sede legale in Colleverde di Guidonia (Roma), in via Monviso, 32.
L'Associazione "ACCADEMIA EUROPEA WUSHU" può operare con le sigle: -E.W.A. - "European Wushu Academy". La sua durata è illimitata.
L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale, non consente alcuna attività politica interna nè può partecipare a manifestazioni di carattere politico.
Su parere del Consiglio Direttivo l'Associazione:
1. Può affiliarsi alle federazioni sportive nazionali, internazionali ed enti di promozione sportiva. In tal caso l'Associazione osserva il loro Statuto, le normative regolamentari e direttive.
2. Può entrare a far parte di organizzazioni di interesse sportivo, come centri di ricerche sportive, Protezione civile volontaria, ecc.
3. Può stabilire un gemellaggio con altre associazioni similari.
TITOLO II
Scopo - Oggetto
Art 2
L’Associazione si prefigge lo studio, la pratica, l'insegnamento, la propaganda, la diffusione e la tutela in particolare dell' antica arte marziale cinese risalente al III millennio A.C. denominata WUSHU e in generale di tutto quanto sia legato alla filosofia, alla storia, alla cultura ed alle tradizioni del Wushu nei due aspetti di Scuola Interna TAIJI (TAICHI) e Scuola esterna SHAOLIN QUAN.
A tal fine, per impostare e migliorare la formazione psicofisica, tecnica e culturale dei soci l'Associazione può:
- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- partecipare attivamente all’approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali, Statali e esteri, pubblici e privati.
- Organizzare viaggi di studio in Italia e all'estero, e incentivare l'interscambio sportivo, culturale e sociale fra l'Italia e i paesi esteri, ed in particolare la Cina.
- Raccogliere documentazione, e dati scientifici sul Wushu.
- Curare tutte le attivita' idonee al conseguimento delle finalità associative.
- Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
- allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.
Articolo -3-
Colori sociali e stemma
I colori sociali sono l'azzurro e il fuxia.
Lo stemma è rappresentato dal simbolo del Tao integrato e personalizzato con l'ideogramma autografo (LI), il tutto circondato dalle 12 stelle della bandiera europea, lo stemma per necessità grafiche potrà essere usato in tutto o in parte.
TITOLO III
Soci
Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutti coloro, persone fisiche, associazioni o enti, che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6 - La qualità di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezione degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.
Art. 7 - I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV
Recesso - Esclusione
Art. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Art. 9 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto al punto due dell’art.9.
TITOLO V
Fondo comune
Art. 11 - Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.
Esercizio sociale
Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO VI
Organi dell'Associazione
Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. La EWA Yong Nian Europa
5. Il Centro Studi e Ricercche Wushu (CSR)
Assemblee
Art. 14 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell’adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
Art. 15 - L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) procede alla nomina dei Soci che formeranno il Consiglio Direttivo composto da n° 5 Consiglieri di cui uno in rappresentanza degli Atleti ed uno in rappresentanza dei Tecnici per rappresentare insieme al Presidente, la Società alle Assemblee Federali;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.
In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 16 - L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.
Art. 17 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati.
Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
Consiglio Direttivo
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri scelti fra gli associati, che non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni, sono rieleggibili e non possono percepire compensi di alcun tipo per l’incarico svolto.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei Tecnici.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri.
La convocazione non meno di otto giorni prima dell'adunanza può essere fatta con qualsiasi mezzo e- mail, fax o lettera.
Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
b) redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell’Associazione;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
Art. 20 - In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Presidente
Art. 21 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 22 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
La EWA Yong Nian Europa
Art. 23 - La EWA Yong Nian Europa è un organo dell'Associazione il cui compito è quello di tutelare, rappresentare e diffondere in Europa la Scuola di Taiji Yang di Yang Chen Fu, fondata e diretta fino al1994 dal M° Fu Zhongwen. La supervisione di tutto viene demandata al C.D.
Il Centro Studi e Ricerche EWA-CSR
Art. 24 - Il Centro Studi e Ricerche (CSR) ha il compito di elaborare ausili didattici di vario genere attraverso dispense, libri, cassette audio, video e sistemi multimediali. Il C.S.R. può operare per fini divulgativi attraverso un periodico interno che prenderà il nome di "PRATICARE WUSHU". Possono far parte del CSR tutti i soci che dimostrino conoscenza della materia, l'ammissione viene autorizzata dal CD che ha la supervisione dei lavori svolti.
TITOLO VII
Scioglimento
Art. 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.
Art. 26 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Norma finale
Art. 27 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
|